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Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Graziano Delrio, ha approvato ieri, martedì 28 febbraio, le “Linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni”: uno strumento efficace e di facile comprensione che stabilisce le modalità per l’attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell’efficacia degli interventi e consente di accedere ufficialmente agli incentivi fiscali fino all’85% previsti dal Sismabonus (Legge di Stabilità 2017).
È un documento molto operativo in cui sono definite otto classi di rischio riferite alla sicurezza e agli aspetti economici.

UN NUOVO METODO DI CLASSIFICAZIONE
Le Linee Guida, approvate dal Consiglio superiore dei lavori Pubblici il 20 febbraio scorso, mirano a diminuire il rischio sismico nelle zone più soggette, promuovendone la cultura e la prevenzione. Il metodo di classificazione adottato nel documento è nuovo, perché coniuga il rispetto del valore della salvaguardia della vita umana con le possibili perdite economiche e sociali.

RISCHIO SISMICO: OTTO CLASSI E DUE METODOLOGIE
Il rischio sismico è la misura matematica/ingegneristica per valutare il danno (perdita) atteso a seguito di un possibile evento sismico. Dipende da un’interazione di fattori:
❯ pericolosità, probabilità che si verifichi un sisma (zone sismiche);
❯ vulnerabilità, le conseguenze del sisma (capacità degli edifici di resistere);
❯ esposizione, valutazione socio/economica delle conseguenze nella comunità colpita.

Sono state individuate otto classi di rischio sismico: da A+ (meno rischio) ad A, B, C, D, E, F e G (più rischio). Le linee guida permettono di attribuire a un edificio una specifica classe di rischio alla quale bisogna fare riferimento per poter attivare, a partire dal 1 marzo 2017, i benefici fiscali del Sismabonus.

RISCHIO SISMICO: OTTO CLASSI E DUE METODOLOGIE
La Stabilità 2017 ha quindi previsto una serie di misure rafforzate per il Sismabonus, tra le quali: estensione anche alle zone sismiche 3; stabilizzazione per 5 anni (1 gennaio 2017 – 31 dicembre 2021); detrazioni in 5 anni invece che in 10; cessione del credito ai fornitori per chi non può sostenere la spesa (con successivo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate).
Rispetto alle ristrutturazioni antisismiche senza variazione di classe (50%), le detrazioni per la prevenzione sismica aumentano notevolmente qualora si migliori l’edificio di una o due classi di rischio rismico:

Abitazioni, prime e seconde case, edifici produttivi
❯ detrazione al 70% se migliora di 1 classe di rischio;
❯ detrazione all’80% se migliora di 2 o più classi di rischi.

Condomini, parti comuni
❯ detrazione al 75% se migliora di 1 classe di rischio;
❯ detrazione all’85% se migliora di 2 o più classi di rischio.
Le spese non devono essere superiori a 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare.

Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Al via la classificazione del Rischio sismico delle Costruzioni

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